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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1948 al 22 dicembre 2008. 276 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: II Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha facolta' di concedere ai Consorzi per la viticoltura contributi nel e spese per la costruzione e l'acquisto dei fabbricati occorrenti per l'impianto degli enopoli che saranno istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge e per l'attrezzatura tecnica di essi, nonche' per gli ampliamenti e gli adattamenti che sia necessario di apportare ai fabbricati all'uopo acquistati.

tolto: Analoghi contributi potranno essere concessi agli enti cooperativi costituiti fra agricoltori, per le cantine sociali istituite dopo l'entrata in vigore della presente legge aventi per scopo la produzione dei vini indicati nel primo comma dell'art. 25, in conformita' di direttive approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

tolto: I contributi di cui ai comma precedenti saranno concessi nella misura massima del trenta per cento delle spese occorrenti e fino all'importo complessivo di ventisette milioni di lire.

tolto: La concessione del contributo previsto nel presente articolo avra' luogo sulla base dei progetti tecnici e dei piani finanziari dell'opera, vistati dall'ispettore agrario compartimentale e dall'Ufficio del genio civile, competente per territorio. La liquidazione avra' luogo gradualmente, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, vistato dall'ispettore compartimentale agrario e dall'Ufficio del genio civile, i quali provvederanno altresi' al collaudo dell'opera. Il contributo sara' liquidato sulla spesa effettiva accertata nel collaudo, entro i limiti di quella preventivata.

tolto: Per i contributi di cui al presente articolo e' inscritto, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, lo stanziamento di tre milioni di lire per l'esercizio finanziario 1937-38, di sette milioni di lire per ciascuno dei tre successivi esercizi e di tre milioni di lire per l'esercizio finanziario 1941-42.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art33 · fonte del testo