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Gli autorizzati all'uso del marchio, che spediscono, in damigiane o in fusti, vini destinati ad essere imbottigliati o infiascati dai rivenditori; possono richiedere al Consiglio provinciale delle corporazioni i bollini riproducenti il marchio, in numero corrispondente a quello complessivo delle bottiglie e dei fiaschi nei quali il vino sara' suddiviso. Su ciascuno di tali bollini dovra' essere impressa la dicitura «imbottigliato dal rivenditore» o «infiascato dal rivenditore».

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art46 · fonte del testo