Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008. 105 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: E' vietato di adoperare denominazioni di fantasia o qualificative comunque atte ad ingenerare confusioni con le denominazioni di vini per i quali sia stata pronunciata la dichiarazione di cui all'art. 36.

tolto: E' altresi' vietato di far uso, come ragione sociale, delle denominazioni dei vini suddetti. E' tuttavia tollerata, per non oltre un anno dalla pubblicazione del decreto col quale la suddetta dichiarazione e' pronunciata, la continuazione dell'uso della ragione sociale assunta prima della pubblicazione stessa, ancorche' venga a trovarsi in contrasto col divieto di cui al presente comma.

tolto: I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art48 · fonte del testo