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[1]Il servizio di controllo e di vigilanza sull'applicazione delle norme contenute nella presente legge, affidato ai Consorzi per la viticoltura ed ai Consigli provinciali delle corporazioni, sara' effettuato da tali enti, per la parte di rispettiva competenza, a mezzo di propri delegati, riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
[2]Tali delegati hanno facolta', di entrare in tutti i fondi coltivati a vite, in tutti i locali di trasformazione dell'uva in vino e di deposito, confezionamento o vendita di uve, vino e sottoprodotti della vinificazione, per gli scopi previsti dalla presente legge. Essi hanno altresi' libero accesso a tutte le stazioni ferroviarie e tramviarie e del Regno, alle stazioni marittime, con la facolta' di introdursi anche nei magazzini di merci e nei carri delle ferrovie e tramvie, per i servizi ad essi affidati, previa intesa con il personale dirigente e con l'intervento del medesimo, nonche' negli uffici delle imprese di trasporti.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale dello leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 10 giugno 1937 - Anno XV
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Rossoni - Solmi - Di Revel - Benni - Lantini.
[7]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008
