Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1937 al 22 dicembre 2008. 125 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I contravventori ai divieti di cui all'articolo 37 sono puniti con l'ammenda da lire venticinque a lire duecentocinquanta per ogni ettolitro di vino venduto, detenuto per la vendita o commerciato, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.
tolto: Chiunque fa uso non autorizzato del marchio di cui all'articolo 41 o concorre in detto uso e' punito con la reclusione fino a mesi sei e con la multa fino a lire duemila.
tolto: Nel caso di uso del marchio in difformita' delle prescrizioni dell'art. 45 potra' inoltre essere sospesa per durata non superiore a sei mesi o revocata l'autorizzazione all'uso del marchio.
tolto: La sospensione o la revoca sono disposte dal Consiglio provinciale delle corporazioni, competente per territorio, su conforme parere del Comitato di cui all'art. 44.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art49 · fonte del testo