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[1]Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazioue viti-vinicola, saranno disposte:

  • a)ogni anno, la denuncia, da presentare al Podesta' non oltre il 20 novembre, da chiunque abbia proceduto alla vinificazione di uve proprie o di uve acquistate, delle quantita' di vino prodotte;
  • b)ogni cinque anni, o eventualmente a piu' lunghi intervalli di tempo, la denuncia delle quantita' di vino detenute da produttori e da commercianti.

[2]Gli accertamenti e i controlli relativi alle denuncie sono affidati all'Ente di cui all'art. 11, con la collaborazione degli uffici comunali, dei Consigli provinciali delle corporazioni, dei Consorzi per la viticoltura e delle organizzazioni sindacali delle categorie interessate, ciascuna per la parte di sua competenza.

[3]Nel decreto che ordina la denuncia di cui alla lettera ai sara' fatto obbligo, a chiunque proceda alla vinificazione di accantonare, ai fini dell'articolo seguente, una parte del vino prodotto con le uve dell'annata.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 26 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art7 · fonte del testo