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[1]((Ai fini della produzione di alcole da materie vinose, ai sensi del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, relativo al regime fiscale degli spiriti e al nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, con decreto del Ministero per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentita la corporazione vitivinicola ed olearia, sara' fatto obbligo, ogni anno, a chiunque abbia provveduto alla trasformazione in vino di uve proprie o di uve acquistate, anche se gia' pigiate, di consegnare, entro la fine di febbraio all'Ente di cui all'art. 11, per la destinazione alla distillazione, una parte del vino prodotto con uve dell'annata e tutte le vinacce ottenute, escluso il quantitativo di cui al secondo comma dell'art. 10.

[2]Agli effetti dell'obbligo di cui al comma precedente, la trasformazione delle uve in mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, e' considerata equivalente alla trasformazione in vino, secondo i ragguagli quantitativi che saranno stabiliti nel decreto di cui sopra.

[3]Agli effetti della determinazione della quantita' di vino che l'obbligato e' tenuto a consegnare per la distillazione, saranno dedotti i quantitativi occorrenti per il consumo familiare, dell'obbligato stesso, nella misura e con le norme che saranno stabilite nel suddetto decreto, entro il limite di litri centocinquanta per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di ettolitri quindici per famiglia.

[4]Le vinacce ottenute dalla pratica denominata governo del vino all'uso toscano dovranno essere consegnate appena prodotte e in ogni caso entro il 31 marzo)).

Testo in vigore dal 26 maggio 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1937 al 26 maggio 1941. 133 parole tolte, 226 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Con decreti del Ministroaggiunto: Ai fini della produzione di alcole da materie vinose, ai sensi del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, relativo al regime fiscale degli spiriti e al nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, con decreto del Ministero per l'agricoltura e tolto: per le foreste, di concerto tolto: col Ministro aggiunto: coi Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentita la tolto: Corporazioue viti-vinicola, saranno disposte:

tolto: a) aggiunto: corporazione vitivinicola ed olearia, sara' fatto obbligo, ogni anno, tolto: la denuncia, da presentare al Podesta' non oltre il 20 novembre, da chiunque abbia proceduto alla vinificazione aggiunto: a chiunque abbia provveduto alla trasformazione in vino di uve proprie o di uve acquistate, tolto: delle quantita' di vino prodotte;

tolto: b) ogni cinque anni, o eventualmente a piu' lunghi intervalli di tempo, la denuncia delle quantita' di vino detenute da produttori e da commercianti.

tolto: Gli accertamenti e i controlli relativi alle denuncie sono affidati aggiunto: anche se gia' pigiate, di consegnare, entro la fine di febbraio all'Ente di cui all'art. 11, tolto: con la collaborazione degli uffici comunali, dei Consigli provinciali delle corporazioni, dei Consorzi per la viticoltura e delle organizzazioni sindacali delle categorie interessate, ciascuna per la parte di sua competenza aggiunto: per la destinazione alla distillazione, una parte del vino prodotto con uve dell'annata e tutte le vinacce ottenute, escluso il quantitativo di cui al secondo comma dell'art. 10.

aggiunto: Agli effetti dell'obbligo di cui al comma precedente, la trasformazione delle uve in mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, e' considerata equivalente alla trasformazione in vino, secondo i ragguagli quantitativi che saranno stabiliti nel decreto di cui sopra.

tolto: Nel decreto che ordina la denuncia di cui alla lettera ai sara' fatto obbligo, a chiunque proceda alla vinificazione di accantonare, ai fini dell'articolo seguente, una parte del vino prodotto con le uve dell'annataaggiunto: Agli effetti della determinazione della quantita' di vino che l'obbligato e' tenuto a consegnare per la distillazione, saranno dedotti i quantitativi occorrenti per il consumo familiare, dell'obbligato stesso, nella misura e con le norme che saranno stabilite nel suddetto decreto, entro il limite di litri centocinquanta per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di ettolitri quindici per famiglia.

aggiunto: Le vinacce ottenute dalla pratica denominata governo del vino all'uso toscano dovranno essere consegnate appena prodotte e in ogni caso entro il 31 marzo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art7 · fonte del testo