Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 agosto 1937 al 26 maggio 1941. Leggi il testo vigente →

[1]Ai fini della produzione di alcool da materie vinose, ai sensi del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, relativo al regime fiscale degli spiriti e al nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, da emanare ogni anno entro il 20 dicembre, sara' fatto obbligo, alle persone tenute a presentare le denuncie di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, di mettere a disposizione dell'Ente, di cui all'art. 11 della presente legge, per la destinazione alla distillazione, la quantita' di vino accantonata a norma dell'ultimo comma del precedente articolo o parte di essa, restando, nel secondo caso, di libera disponibilita' dell'obbligato la parte residuale della quantita' accantonata.

[2]Agli effetti della determinazione della quantita' di vino che il vinificatore e' tenuto a consegnare per la distillazione, saranno dedotti i quantitativi occorrenti per il consumo familiare dell'obbligato, nella misura e con le norme che saranno stabilite nel suddetto decreto, entro il limite di ettolitri due per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di ettolitri quindici per famiglia.

Testo in vigore dal 4 agosto 1937 al 26 maggio 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art8 · fonte del testo