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[1]((Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, saranno disposte:

  • a)ogni anno la denuncia da presentare al podesta' non oltre il giorno 11 novembre, dalle persone obbligate, ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo precedente, alla consegna del vino e delle vinacce da destinare alla distillazione, delle quantita' di vini, mosti, mosti muti, mosti con centrati e filtrati dolci, calcolati come vino, prodotti con uve dell'annata, nonche' delle vinacce relative;
  • b)ogni cinque anni o, eventualmente, a piu' lunghi intervalli di tempo, la denuncia al podesta' delle quantita' di vini e di mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, calcolati come vinci, detenute da produttori e da commercianti.

[2]Nella denuncia di cui alla lettera a) l'obbligato dovra' indicare la quantita' di uva eventualmente conservata per la pratica denominata governo del vino all'uso toscano.

[3]La vigilanza sullo svolgimento delle denunce e delle successive operazioni spetta all'Ente di- cui all'art. 11, che la effettua con la collaborazione degli uffici comunali, dei Consigli provinciali delle corporazioni, delle Sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e delle Organizzazioni sindacali interessate, ciascuna per la parte di sua competenza.

[4]Al servizio di polizia relativo all'osservanza degli obblighi di denuncia, di cui al presente articolo, e di consegna, di cui all'articolo precedente, provvedera' la Regia guardia di finanza, secondo le disposizioni che impartira' il Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Ente di chi all'art. 11. Alla regolazione degli oneri relativi a tale servizio sara' provveduto mediante convenzione da stipularsi fra il Ministero delle finanze e l'Ente suddetto e da approvarsi con Regio decreto ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1920-IV, n. 100)).

Testo in vigore dal 26 maggio 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1937 al 26 maggio 1941. 181 parole tolte, 288 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Ai fini della produzione di alcool da materie vinoseaggiunto: Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni, sentita la Corporazione vitivinicola ed olearia, saranno disposte:

aggiunto: a) ogni anno la denuncia da presentare al podesta' non oltre il giorno 11 novembre, dalle persone obbligate, ai sensi del tolto: R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, relativo al regime fiscale degli spiriti e al nuovo assetto della loro produzione e del loro impiego, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, da emanare ogni anno entro il 20 dicembre, sara' fatto obbligo, alle persone tenute a presentare le denuncie aggiunto: primo e del secondo comma dell'articolo precedente, alla consegna del vino e delle vinacce da destinare alla distillazione, delle quantita' di vini, mosti, mosti muti, mosti con centrati e filtrati dolci, calcolati come vino, prodotti con uve dell'annata, nonche' delle vinacce relative;

aggiunto: b) ogni cinque anni o, eventualmente, a piu' lunghi intervalli di tempo, la denuncia al podesta' delle quantita' di vini e di mosti, mosti muti, mosti concentrati e filtrati dolci, calcolati come vinci, detenute da produttori e da commercianti.

aggiunto: Nella denuncia di cui alla lettera a) tolto: dell'articolo precedente, di mettere a disposizione dell'Ente, di aggiunto: l'obbligato dovra' indicare la quantita' di uva eventualmente conservata per la pratica denominata governo del vino all'uso toscano.

aggiunto: La vigilanza sullo svolgimento delle denunce e delle successive operazioni spetta all'Ente di- cui all'art. 11 tolto: della presente legge, per la destinazione alla distillazione, la quantita' di vino accantonata a norma dell'ultimo comma del precedente articolo o parte di essa, restando, nel secondo caso, di libera disponibilita' dell'obbligato la parte residuale della quantita' accantonata.

tolto: Agli effetti della determinazione della quantita' di vino che il vinificatore e' tenuto a consegnare per la distillazione, saranno dedotti i quantitativi occorrenti per il consumo familiare dell'obbligato, nella misura e con le norme che saranno stabilite nel suddetto decreto, entro il limite di ettolitri due per ciascun componente della famiglia e fino al massimo di ettolitri quindici per famigliaaggiunto: , che la effettua con la collaborazione degli uffici comunali, dei Consigli provinciali delle corporazioni, delle Sezioni della viticoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e delle Organizzazioni sindacali interessate, ciascuna per la parte di sua competenza.

aggiunto: Al servizio di polizia relativo all'osservanza degli obblighi di denuncia, di cui al presente articolo, e di consegna, di cui all'articolo precedente, provvedera' la Regia guardia di finanza, secondo le disposizioni che impartira' il Ministro per le finanze di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Ente di chi all'art. 11. Alla regolazione degli oneri relativi a tale servizio sara' provveduto mediante convenzione da stipularsi fra il Ministero delle finanze e l'Ente suddetto e da approvarsi con Regio decreto ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1920-IV, n. 100.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1266~art8 · fonte del testo