Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Art. 14 — Sopraelevazioni
E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
- a)la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche' nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;
- b)la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.
Testo vigente dal 21 marzo 1974
