E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

  • a)la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche' nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui alla presente legge;
  • b)la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso della struttura sia conforme alle norme della presente legge.

Testo vigente dal 21 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-02;64~art14 · fonte su Normattiva