Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Art. 5 — Sistemi costruttivi
Gli edifici possono essere costruiti con:
- a)struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
- b)struttura a pannelli portanti;
- c)struttura in muratura;
- d)struttura in legname.
Testo vigente dal 21 marzo 1974
