Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Art. 15 — Riparazioni
Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.
Testo vigente dal 21 marzo 1974
