Art. 6 — Edifici in muratura
S'intendono per costruzioni in muratura quelle nelle quali la muratura ha funzione portante. Esse devono presentare adeguate caratteristiche di solidarieta' fra gli elementi strutturali che le compongono e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al precedente articolo 3.
Testo vigente dal 21 marzo 1974
