Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Art. 21 — Concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana

Sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere gia' previste dalle vigenti disposizioni:

  • a)le opere di provvista e di adduzione di acqua destinata ad irrigazione e di acque potabile quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;
  • b)i collettori principali delle acque di scolo e gli impianti necessari per la loro funzionalita';
  • c)le opere stradali di preminente interesse per il comprensorio di bonifica purche' necessarie a valorizzare le trasformazioni attuate o in corso;
  • d)i ripristini di opere pubbliche di bonifica, danneggiate o distrutte da eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche. Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono elevate rispettivamente dal 75 al 78, dall'87,50 al 91, dall'84 all'88 e dal 92 al 95 per cento.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art21 · fonte su Normattiva