Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Art. 20 — Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica

Allo scopo di assicurare la conveniente valorizzazione delle risorse naturali in comprensori di bonifica, saranno eseguiti programmi di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo:

  • a)di estendere l'irrigazione;
  • b)di rendere utilmente funzionanti lotti di opere di cui sia stata iniziata l'esecuzione;
  • c)di ripristinare opere rese inefficienti da gravi cause o avversita' naturali. Sulle disponibilita' finanziarie relative agli interventi di cui al presente articolo e riservata alle opere irrigue una somma non inferiore al 50 per cento.

Testo vigente dal 9 novembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-10-27;910~art20 · fonte su Normattiva