Art. 28 — Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali
Allo scopo di consentire la realizzazione di un organico sviluppo forestale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato ((ad attuare un programma)) straordinario di produzione di piantine forestali da destinare alle iniziative di forestazione pubbliche e private. Il programma riguardera' il potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato, mediante l'acquisto di terreni occorrenti e l'attuazione delle necessarie opere di impianto, ampliamento e ammodernamento, la manutenzione e coltura dei vivai, nonche' la essiccazione dei semi. I semi e le piantine saranno utilizzati per l'attuazione dei rimboschimenti direttamente effettuati dallo Stato o saranno ceduti, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento effettuati dagli enti e dai privati.
Testo vigente dal 29 novembre 1966
