L'anticipazione di lire 25 miliardi prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1956-57 sara' versata in annualita' anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nello stesso conto sara' tenuta ogni disponibilita' liquida del fondo e in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni previste dall'art. 10.

Testo vigente dal 29 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art14 · fonte del testo