Le anticipazioni di cui all'art. 5 dovranno essere impiegate dagli istituti fino al 30 giugno 1964 esclusivamente in concessione di mutui per il 75 per cento della spesa necessaria per gli scopi previsti. Le opere e gli acquisti da finanziare, i tipi di progetti e di macchine e l'ammontare massimo dei mutui saranno determinati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro. 10

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 giugno 1961, n. 454

10

La L. 2 giugno 1961, n. 454 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6, 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, e' prorogato al 30 giugno 1969".

Testo vigente dal 25 giugno 1961

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 giugno 1961

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1952 al 25 giugno 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 giugno 1961, n. 454

    La L. 2 giugno 1961, n. 454 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6, 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, e' prorogato al 30 giugno 1969".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art10 · fonte del testo