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L'Istituto, per lo svolgimento della sua attivita', potra' valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente. Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potra' essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di, cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 12 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art21 · fonte del testo