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Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'art. Tale facolta' non e' delegabile neppure in casi di urgenza. Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale. Spetta altresi' al Consiglio di amministrazione di Stabilire la misura dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni, previa approvazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale.

Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art26 · fonte del testo