Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1958 al 1 gennaio 1994. 167 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Collegio dei sindaci e' composto di sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali e designati: due dal Ministro per il tesoro, di cui uno ha le funzioni di presidente; due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali; uno dal Ministro per l'industria e commercio; uno dal Ministro per il commercio con l'estero; uno dal Ministro per le partecipazioni statali. I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi. Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte, ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art29 · fonte del testo