Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1962 al 1 gennaio 1994. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Consiglio di amministrazione e' composto di cinque membri, che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume la funzione di presidente, e' designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con' decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma. Ad essi si applicano le incompatibilita' stabilite per i membri del Consiglio generale dall'art. 23.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art25 · fonte del testo