Coloro i quali, in conseguenza del favorevole risultato della gara, siano ammessi ai benefici del presente capo, non possono cedere i diritti derivanti dall'ammissione. La cessione opera di diritto la decadenza dell'ammissione stessa e dai benefici conseguenti. La cessione del contributo di cui al secondo comma dell'art. 55 e tuttavia consentita a favore del cantiere costruttore della nave e allo stabilimento costruttore dell'apparato motore.

Testo vigente dal 29 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art60 · fonte del testo