Coloro i quali, in conseguenza del favorevole risultato della gara, siano ammessi ai benefici del presente capo, non possono cedere i diritti derivanti dall'ammissione. La cessione opera di diritto la decadenza dell'ammissione stessa e dai benefici conseguenti. La cessione del contributo di cui al secondo comma dell'art. 55 e tuttavia consentita a favore del cantiere costruttore della nave e allo stabilimento costruttore dell'apparato motore.
Testo vigente dal 29 luglio 1952
