Il contributo di cui all'art. 55 e' corrisposto in due rate uguali, la prima quando la costruzione ha raggiunto il 50 per cento di stato di avanzamento e la seconda dopo la entrata in esercizio della nave ammessa ai benefici e dopo che gli interessati abbiano presentato la relativa domanda corredata dai documenti indicati nell'art. 107, lettere a), b), c), d), e), f), ed n), del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, 6 dal certificato di carena, previsto dall'art. 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Testo vigente dal 29 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art61 · fonte del testo