I proprietari delle costruzioni ammesse ai benefici previsti dal presente capo devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1919, n. 75.
Testo vigente dal 29 luglio 1952
I proprietari delle costruzioni ammesse ai benefici previsti dal presente capo devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1919, n. 75.
Testo vigente dal 29 luglio 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art63 · fonte del testo