Art. 1 — Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica - Ripartizione dei contributi per tipi di scuole
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Il programma di finanziamento a favore dell'edilizia scolastica, previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, e' prorogato al 30 giugno 1965 con le modifiche di cui alla presente legge. ((Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1963-64 e per lire 3.250 milioni nell'esercizio 1964-65, comprensivi per i primi due esercizi dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla, legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:
- 1)Per contributi destinati agli edifici della scuola elementare: 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.500 nell'esercizio 1964-65;
- 2)per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonche' degli istituti professionali: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.250 milioni nell'esercizio 1964-65;
- 3)per contributi destinati agli edifici delle scuole in locazione: lire 750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64 e lire 500 milioni nell'esercizio 1964-65)).
Testo in vigore dal 8 marzo 1963 al 26 marzo 1964
