capo I — INCREMENTO E PROROGA DELLE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PREVISTE DALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 645
- Art. 1 — Incremento e proroga dei programmi dell'edilizia scolastica - Ripartizione dei contributi per tipi di scuole
- Art. 2 — Misura dei contributi - Enti ammessi al godimento
- Art. 3 — Spese ammesse a contributo
- Art. 4 — Assegnazione dei mutui della Cassa, depositi e prestiti e di altre Aziende di credito - Garanzia dello Stato
- Art. 5 — Prestazione delle domande e criteri per la compilazione dei programmi
- Art. 6 — Approvazione dei progetti e concessione dei contributi
- Art. 7 — Giudizio sull'idoneità delle aree - Determinazione delle aree nei piani regolatori
- Art. 8 — Stralcio del contributo per l'acquisto dell'area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo
- Art. 9 — Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli organi dei lavori pubblici
- Art. 10 — Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai Comuni e dalle Province
- Art. 11 — Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie
- Art. 12 — Provvidenze speciali
- Art. 13 — Controllo sostitutivo da parte dello Stato