Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Art. 13 — Controllo sostitutivo da parte dello Stato

((Quando il Comune o la Provincia, previo invito da parte del Provveditorato agli studi competente, non assumano tempestivamente l'iniziativa di cui all'articolo 5 o all'articolo 12 della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell'U.N.R.R.A. - Casas, e quando si verificano casi di ritardo da parte degli stessi Enti a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, il Ministro per l'interno, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione nomina un commissario per gli adempimenti occorrenti. Entro un anno dall'entrata in vigore dalla presente legge il Ministro per la pubblica istruzione emanera', di concerto col Ministro per l'interno, le norme per gli adempimenti di cui al precedente comma)).

Testo vigente dal 8 marzo 1963

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art13 · fonte su Normattiva