Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965

Art. 18 — Provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno a favore delle scuole materne

Sulle somme di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e situati nei territori indicati all'articolo 3 della stessa legge, devono far fronte a proprio carico per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui al precedente articolo 15 della presente legge. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle Regioni o delle Province che abbiano assunto gli oneri per la costruzione e per l'arredamento di scuole materne nei comuni indicati nel comma stesso. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi indicate. La spesa che la Cassa puo' assumere ai fini del presente articolo viene determinata annualmente dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposte a termini della presente legge.

Testo vigente dal 8 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art18 · fonte su Normattiva