Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965
Art. 52 — Conferma dei benefici delle leggi precedenti purché non in contrasto con la presente legge
Restano fermi i benefici a favore dell'edilizia scolastica contenuti in leggi precedenti, purche' non contrastino con quanto dispone la presente legge.
Testo vigente dal 8 agosto 1962
