Art. 244
[1]Le attribuzioni deferite al Ministero dei lavori pubblici in materia di cooperative edilizie, in quanto non sia diversamente disposto, sono devolute all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ove trattisi di cooperative mutuatarie dell'Amministrazione stessa. Sono a questa anche estese tutte le facilitazioni, esenzioni tributarie e tutti i benefici previsti dal presente testo unico per le cooperative mutuatarie della Cassa depositi e prestiti nonche' tutte le norme ivi contenute, in quante applicabili.
[2]Restano comunque ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici in materia di contributi erariali nel pagamento di parte degli interessi nonche' quelle spettanti alla Commissione di vigilanza a termini delle disposizioni vigenti.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva