titolo III — Dotazioni tecnico-scientifiche - contributi e agevolazioni per le Universita' - Incremento di organici
- Art. 40 — Dotazione dei gabinetti laboratori, officine e biblioteche degli Istituti di istruzione tecnica e delle altre scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica
- Art. 41 — Attrezzature didattiche e scientifiche per gli Istituti universitari
- Art. 42 — Contributo ordinario dello Stato alle Università
- Art. 43 — Biblioteche universitarie statali
- Art. 44 — Contributi per Accademie, Conservatori e Istituti d'arte
- Art. 45 — Agevolazioni tributarie
- Art. 46 — Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche
- Art. 47 — Aggiornamento e revisione degli organici di scuole secondarie
- Art. 48 — Aggiornamento culturale e didattico del personale insegnante
- Art. 49 — Organi degli ispettori scolastici
- Art. 50 — Istituzione di cattedre universitario
- Art. 51 — Istituzione di posti di assistente
- Art. 52 — Conferma dei benefici delle leggi precedenti purché non in contrasto con la presente legge
- Art. 53 — Iscrizione e utilizzo degli stanziamenti
- Art. 54 — Relazione sull'applicazione della legge
- Art. 55 — Commissione d'indagine
- Art. 56 — Obiettivi dell'indagine
- Art. 57 — Copertura della spesa