[1]Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvedera':

  • a)per gli incrementi di spesa previsti a carico dell'esercizio 1962-63 - per quanto non imputabile a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per gli esercizi dal 1959-60 al 1962-63 anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 - con operazioni di movimento di capitali;
  • b)per gli incrementi di spesa previsti a carico degli esercizi 1963-64 e 1964-65 mediante utilizzo delle somme che resteranno disponibili per la riduzione che si avra' nel complesso degli oneri predeterminati a carico degli esercizi stessi. Il Ministro per il tesoro dara' esecuzione, negli stati di previsione relativi, a quanto disposto nel precedente comma.

[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 24 luglio 1962

[4]SEGNI

[5]FANFANI - GUI - TAVIANI - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - SULLO - BERTINELLI

[6]Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo vigente dal 8 agosto 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art57 · fonte su Normattiva