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Agli armatori di natanti, addetti alla pesca a strascico ed iscritti nelle matricole dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, da Trieste a Brindisi compreso, aventi apparato motore della potenza superiore ad HPA 100, che trasferiscano entro il 30 novembre 1958, detti natanti nelle matricole degli altri compartimenti del litorale della Repubblica ed ivi stabiliscano e mantengano, per un periodo di almeno anni tre, la propria base di armamento, e' concessa, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 7 della presente legge, una indennita' di trasferimento nella misura di lire 2 per HPA-miglio. Detta indennita' sara' corrisposta entro sei mesi dall'avvenuto trasferimento.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;281~art1 · fonte del testo