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Agli armatori dei natanti di cui all'art. 1 e' inoltre corrisposto, nei limiti dello stanziamento di cui all'art. 7, quale concorso nelle spese di sistemazione e avviamento della nuova base, per i primi due anni dalla data del trasferimento, un contributo annuo di lire 4000 per HPA, sempreche' il natante non sia rimasto in disarmo per un periodo superiore ai quaranta giorni nell'anno. In detto periodo non sono computabili i giorni di disarmo per avarie allo scafo o all'apparato motore.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;281~art2 · fonte del testo