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E' autorizzata, a favore del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio, istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1457, una ulteriore anticipazione di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1958-59 e 1959-60, da destinare soprattutto alla concessione di mutui ai proprietari dei natanti di cui all'art. 1 della presente legge per i fini di cui alle lettere b), d), f), ed h) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457. L'esercizio del credito peschereccio per i finanziamenti di cui sopra e per quelli previsti dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' effettuato anche dalla Fondazione assistenza rifornimenti pesca (F.A.R.P.).

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;281~art5 · fonte del testo