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Sul bilancio del Ministero della marina mercantile sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

  • 1)lire 15 milioni per l'esercizio 1957-58 e lire 45 milioni per l'esercizio 1958-59, per l'onere di cui all'art. 1;
  • 2)lire 50 milioni per l'esercizio 1957-58, lire 150 milioni per l'esercizio 1958-59 e lire 200 milioni per l'esercizio 1959-60, per l'onere di cui all'art. 2. Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 ed al presente articolo potranno essere utilizzate nei successivi esercizi.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;281~art7 · fonte del testo