I medici, sia liberi esercenti che dipendenti da enti, sono tenuti a dare comunicazione all'ufficiale sanitario del Comune delle vaccinazioni antipoliomielitiche praticate a soggetti di qualsiasi eta', sia presso pubblici ambulatori che nella clientela privata, entro dieci giorni dalla data di ciascuna inoculazione, indicando per ogni vaccinato cognome, nome, sesso, luogo di nascita e domicilio, data, sede e l'ordine progressivo delle inoculazioni in ciascun individuo, tipo di vaccino adoperato, ditta produttrice, numero della serie o lotto di fabbricazione, estremi del controllo di Stato, data di preparazione e di scadenza del vaccino stesso, eventuali reazioni locali e generali riscontrate, nonche' tutte le altre notizie che potranno essere richieste dall'autorita' sanitaria. Dette comunicazioni, se eseguite sugli appositi moduli forniti dai Comuni, godono della franchigia postale. I contravventori saranno deferiti all'Ordine dei medici, il quale, in caso di recidiva, iniziera' procedimento disciplinare secondo le norme vigenti.

Testo vigente dal 7 settembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;695~art1 · fonte del testo