Ferme restando le disposizioni dell'articolo 365 del codice penale e dell'articolo 4 del codice di procedura penale, l'esercente la professione di medico chirurgo ha l'obbligo, entro due giorni da quello in cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione, di denunciare ogni caso, anche sospetto, di intossicazione da antiparassitari all'ufficiale sanitario, che deve trasmettere la denuncia al competente organo sanitario regionale, a livello provinciale, il quale, entro i dieci giorni successivi, ne informa il Ministero della sanita'. Nella denuncia devono essere indicati:

  • a)prenome e cognome, eta', domicilio e professione della persona o delle persone intossicate;
  • b)il prodotto che ha determinato la intossicazione, le circostanze nelle quali la intossicazione si e' verificata e lo stato clinico della persona o delle persone intossicate e la terapia praticata.

Testo vigente dal 17 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;638~art1 · fonte del testo