Al primo comma dell'articolo 70 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' aggiunto il seguente periodo: "E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui e' stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento".

Testo vigente dal 13 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-25;361~art5 · fonte su Normattiva