Modifiche ed integrazioni al trattamento economico e normativo vigente in materia di pensioni di guerra
Art. 5 — Ammissibilità delle istanze per aggravamento
Al primo comma dell'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e aggiunto il seguente periodo: "E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui e' stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento".
Testo vigente dal 13 marzo 1975
