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((Il titolare di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 18.000 per la moglie che non abbia alcun reddito proprio e di lire 36.000 per ciascuno dei figli minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finche' duri tale inabilita')). Se la domanda e' presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sotto il diritto, l'assegno integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione. Per i figli nati anteriormente al 1° luglio 1958 il diritto all'assegno integratore sorge a partire dalla data predetta.
Testo in vigore dal 12 giugno 1965 al 11 aprile 1971
