((A favore di coloro che al 1 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di 1a categoria e' concessa un'indennita' speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876. L'indennita' speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante al 1 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita' dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidita' ascritte alle categorie dalla 2a all'8a. L'indennita' di cui al precedente comma e' concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2a all'8a, qualora gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito, e, a partire dal 1 gennaio 1974, qualora gli interessati non risultino possessori di un reddito complessivo netto, determinato ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a L. 960.000 annue. L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle direzioni provinciali del Tesoro competenti entro il mese di dicembre di ciascun anno. Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste. La domanda di cui sopra e' utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione)). 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 febbraio 1971, n. 95

2

con decorrenza dal 1 gennaio 1972

La L. 25 febbraio 1971, n. 95 ha disposto (con l'art. 14) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1972.

L. 26 aprile 1974, n. 168

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1973

La L. 26 aprile 1974, n. 168 ha disposto (con l'art. 12) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1973.

Testo vigente dal 2 giugno 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 giugno 1974

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1971 al 2 giugno 1974. 34 parole tolte, 58 parole aggiunte.

A favore di coloro che al tolto: 16 aggiunto: 1 dicembre di ogni anno risultino titolari di tolto: pensione od aggiunto: pensioni o assegno privilegiato ordinario di tolto: 1ª aggiunto: 1a categoria e' concessa un'indennita' speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una … L'indennita' speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilita' del trattamento complessivo spettante al tolto: 16 aggiunto: 1 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e … ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidita' ascritte alle categorie dalla tolto: 2ª all'8ª aggiunto: 2a all'8a. L'indennita' di cui al precedente comma e' concessa su domanda, a condizione che … data sopra indicata un'attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltretolto: , per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla tolto: 2ª all'8ª aggiunto: 2a all'8a, qualora gli interessati risultinotolto: , ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta aggiunto: non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul redditotolto: .aggiunto: , e, a partire dal 1 gennaio 1974, qualora gli interessati non risultino possessori di un reddito complessivo netto, determinato ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a L. 960.000 annue. L'indennita' speciale di cui al presente articolo e' corrisposta dalle tolto: Direzioni provinciali del tesoro competenti nella seconda quindicina del aggiunto: direzioni provinciali del Tesoro competenti entro il mese di dicembre di tolto: ogni aggiunto: ciascun anno. Nella domanda gli interessati debbono impegnarsitolto: , a pena di irricevibilita', a aggiunto: a segnalare tempestivamente alle tolto: Direzioni aggiunto: direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste. La domanda di cui sopra e' utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 aprile 1974, n. 168

    La L. 26 aprile 1974, n. 168 ha disposto (con l'art. 12) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1973.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;474~art2 · fonte del testo