Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1971, n. 95.
Abrogato dal 11 aprile 1971
Articolo abrogato dalla l. 25 febbraio 1971, n. 95.
Abrogato dal 11 aprile 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1958 al 11 aprile 1971. 58 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio. L'assegno integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purche' la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio da cui derivo' l'invalidita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-04-03;474~art4 · fonte del testo