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Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio. L'assegno integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purche' la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio da cui derivo' l'invalidita'.

Testo in vigore dal 12 maggio 1958 al 11 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1958-04-03;474~art4 · fonte del testo