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Il diritto all'indennita' post-sanatoriale, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' riconosciuto ai coloni, mezzadri e loro familiari anche nel caso che essi rientrino nel fondo o nel podere, purche' non riprendano la loro normale e continuativa attivita' di lavoro. E' abrogato il 2° comma dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.

Testo in vigore dal 19 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

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