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Gli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente che, in base alle disposizioni vigenti, abbiano la carriera limitata al grado di capitano, possono proseguire nella carriera anche oltre tale grado qualora abbiano conseguito o conseguano una promozione per merito di guerra al grado di tenente o di capitano o un avanzamento per merito di guerra nei gradi di sottotenente, tenente o capitano. I capitani a carriera limitata che si trovino nelle condizioni predette e che in base all'anzianita' posseduta vengano a risultare, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, pretermessi all'avanzamento, sono promossi, se prescelti, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data in cui avrebbero acquisito titolo all'avanzamento qualora non fosse esistito l'ostacolo della limitazione della carriera e sempre che risulti esistere alla data stessa la vacanza nel grado superiore.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1950 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;976~art1 · fonte del testo