Sino al 26 giugno 1975 la mancanza di posti disponibili negli organici delle singole carriere della categoria del personale dell'esercizio non costituisce impedimento al bando di nuovi concorsi per l'assunzione di personale nella qualifica iniziale delle carriere stesse, qualora all'atto dell'emanazione del provvedimento che indice il concorso non sia stato raggiunto il limite del 5 per cento oltre l'organico complessivo della predetta categoria, come stabilito dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1971, n. 880. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 GIUGNO 1975, N. 197)).
Testo vigente dal 29 giugno 1975
