Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 marzo 1974 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: "Le piante organiche delle tre categorie del personale ferroviario sono stabilite dalla legge. Per le due categorie del personale degli uffici e del personale dell'esercizio il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, provvedera' con proprio motivato decreto, in relazione alle accertate esigenze aziendali, alla ripartizione tra le diverse qualifiche di ciascuna categoria, nonche' alle variazioni successivamente occorrenti mediante spostamento di posti da una qualifica all'altra, anche se quest'ultima e' di livello superiore, a condizione che non sia superato l'onere finanziario globale stabilito dalla legge".

Testo in vigore dal 4 marzo 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;27~art12 · fonte su Normattiva