Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 1939 al 16 dicembre 2009. 70 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il primo comma dell'art. 122 del Codice postale e delle telecomunicazioni, e' modificato come segue:
tolto: «I crediti di conti correnti, sui quali non siano state eseguite operazioni o per i quali non siano avvenuti altri atti interruttivi, si prescrivono a favore dell'Amministrazione nel termine di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui e' stata inscritta in conto corrente l'ultima operazione o annotato l'ultimo altro atto interruttivo».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-22;1192~art4 · fonte del testo